Ora diurna e visibilità della buca: negata la richiesta di risarcimento del danno del conducente del veicolo incidentato

Ora diurna e visibilità della buca: negata la richiesta di risarcimento del danno del conducente del veicolo incidentato
11 Dicembre 2020: Ora diurna e visibilità della buca: negata la richiesta di risarcimento del danno del conducente del veicolo incidentato 11 Dicembre 2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25460/2020 depositata il 12 novembre, si è pronunciata in tema di risarcimento danni derivanti da sinistri stradali provocati dalla cattiva manutenzione del manto stradale, escludendo la responsabilità dell’ente proprietario della strada qualora sia evidente la scarsa attenzione alla guida del conducente.

IL CASO. Tizio aveva convenuto in giudizio il Comune Beta, quale ente proprietario del tratto stradale in cui era avvenuto il sinistro nel quale la vettura da lui condotta era finita in una grande buca, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti. 
Il Comune convenuto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. 
Il Giudice di pace adito rigettava la domanda attorea, in quanto non riteneva che fosse stata provata la titolarità del tratto stradale in questione in capo al Comune, con conseguente riconoscimento dell’obbligo di custodia da parte di quest’ultimo.
Avverso la predetta sentenza Tizio proponeva appello. 
Per i Giudici di secondo grado, invece, doveva anzitutto riconoscersi la titolarità del Comune in relazione al tratto stradale in cui avvenne il sinistro, dovendosi però concludere che questo era da addebitarsi alla distrazione del conducente, poiché la buca “non poteva non essere vista da un attento utente della strada”.  
Tizio proponeva, quindi, ricorso per cassazione. 

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha evidenziato, anzitutto, con riguardo al primo motivo di ricorso, relativo alla lamentata violazione dell’art. 2051 c.c., che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, (..) richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost”.
Quindi, quando una situazione è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente richieste in determinate circostanze, “tanto più deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
La Corte ha, altresì, evidenziato come questi siano principi consolidati ai quali si è uniformata la giurisprudenza (si veda, ex multis, Cass. civ., ord. 29.01.2019, n.2345; Cass. civ., ord. 3.4.2019, n. 9315).
Nel caso di specie, quindi, tenuto conto “dell’ora diurna in cui l’incidente si è verificato e le dimensioni della buca, che non poteva non essere vista da un attento utente della strada” oltre al fatto che era pure emerso che “la vettura stava procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa”, il sinistro stradale doveva essere ricondotto all’esclusiva responsabilità del conducente, così come deciso dalla Corte territoriale.

La Suprema Corte, quindi, ha rigettato il ricorso. 

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